Articolo 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articolo 29
- Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, poiché soltanto in essa è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.