Articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articolo 16
- Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei relativi coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.